Dott. Gilberto Triestino

Dott. Triestino, lei è un esperto di medicina estetica odontoiatrica e si è parlato spesso di limiti e ambiti in questo campo. Facciamo un punto della situazione?

L’Odontoiatra è una figura professionale medica e in quanto tale in medicina estetica ha competenza ad operare nel tratto inferiore del terzo medio e nel terzo inferiore del volto. Il CSS, Consiglio Superiore di Sanità, interpellato in merito, ha espresso un parere su questa potestà legandola ad un contestuale intervento odontoiatrico in essere o preesistente. Il senso è: se si deve migliorare esteticamente un sorriso in correzione odontoiatrica lo si può fare altrimenti no. Questa posizione, non vincolante perché parere, si scontra, secondo la mia opinione, con il dettato della legge 409/85 che assegna all’Odontoiatra competenze operative più ampie. Il medico Odontoiatra paradossalmente può inserire impianti zigomatici nella cavità orale e non può intervenire con un’iniezione sub periostea di acido jaluronico nella regione zigomatica sub orbitale? A mio avviso quindi, la legge 409/85 sovrasta questo parere e, pur nella sua ormai constatata inadeguatezza, detta testualmente:
Art. 2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché‚ alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatrica. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione.

Il corpo umano è una completa unità morfo funzionale e nel caso specifico del volto un dismorfismo del terzo inferiore è trattabile solo intervenendo sui distretti anatomo topografici adiacenti.

Alla luce di queste considerazioni, la CAO Roma ha istituito un Registro degli Esperti in Terapie Odontoiatriche Estetiche del Viso
che seppur non abilitante, ha lo scopo di tutelare il cittadino paziente con un’informazione esaustiva sulle competenze estetiche dell’ Odontoiatra cui si rivolge. Questo in accoglimento di una richiesta del CSS, laddove si auspica un percorso formativo adeguato che superi le lacune formative in medicina estetica proprie degli attuali programmi didattici universitari. Infatti è possibile iscriversi a questo Registro solo se in possesso di adeguata formazione specifica consultabile e scaricabile sul sito dell’Ordine.

La formazione e la pratica quindi restano un nodo cruciale?

La mia esperienza mi porta a dire che occorre privilegiare nella formazione quei percorsi che forniscono concrete esperienze pratiche. AI colleghi cui insegno medicina estetica dico sempre che nella formazione quello che conta è l’atto operativo e, constatata la potestà ad operare ( legge 409/85 art 2), solo un risultato estetico armonico e che soddisfi il paziente, senza stravolgimenti della sua personalità né complicanze di alcun tipo, aggiunge valore alla nostra attività. Ma per fare questo occorre avere una buona mano e per esempio nel caso del filler iniettivo, sapere dove e come la si deve usare con siringa, ago e acido ialuronico.

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