Dott. Spaziani quali sono le ultime novita’ riguardo la proroga dei periodi di Cassa Integrazione Guadagni?

Il testo del decreto Rilancio 2020 prevede che le 9 settimane di proroga siano divise in 5, per un totale di 14 da richiedere entro il 31 agosto 2020, più 4 settimane eventuali da richiedere per periodi che vanno dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Il decreto n.52/2020 in Gazzetta Ufficiale dallo scorso 16 giugno e in vigore dal 17, concede inoltre  la possibilità a tutte le aziende di  accedere alle 4 settimane anche per periodi  antecedenti al 1° settembre. La novità quindi prevede che il periodo di cassa integrazione ordinaria di 18 settimane venga alla fine diviso  in due parti:  14 più 4. Vero e’ che a livello procedurale, in fase di prima richiesta all’INPS delle nuove 9 settimane, si possano chiedere unicamente 5 settimane per poi aggiungerne ( una volta godute le prime 5 settimane ) ulteriori 4.

Esiste un termine per la presentazione delle domande di CIG?

Presupposto per la validita’ dell’invio delle domande di CIG ( in tutte le sue forme CIG, CIG D, Fis, Assegno ordinario ) e’ quello che le stesse debbano essere inviate all’INPS entro i trenta giorni successivi all’inizio del periodo, sia esso di sospensione o riduzione. All’interno dei commi 2 bis e 2 ter viene stabilito quanto segue:

2 Bis   “ Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.”

2 Ter   “Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis”.

Anche per questo il nuovo decreto 52/2020 del 16 giugno stabilisce tuttavia una deroga alla normativa vigente fissando nuovi termini, ma solo per CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, alla presentazione della domanda per cui: 

– la data del 15 Luglio come data ultima per la presentazione della CIG, Assegno ordinario e CIG in deroga per periodi ricompresi tra il 23/02/2020 e il 30/04/2020

– la data del 17 Luglio qualora il trentesimo giorno sia posteriore a quello previsto per la scadenza dell’invio delle domande.

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