Ing. Andrea Tuzio

Dal 27 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo  101/2020, che ha recepito la direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla radioprotezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e abroga le precedenti disposizioni legislative in materia. Un testo che ha accolto le richieste di  ANDI che – come sottolineato nella news sindacale del 4 Agosto 2020 (https://www.andi.it/approvate-le-nuove-disposizioni-attuative-della-direttiva-europea-2013-59-euratom/) –  ha lavorato molto con il Ministero affinché la radiologia complementare alla diagnosi dovesse e potesse rimanere sotto la responsabilità giuridica dell’Odontoiatra stesso, ovvero, come responsabile del radiografico, qualunque esso sia. 

 

Ing. Tuzio quali sono le novità più importanti per gli odontoiatri?

 

Vorrei, innanzitutto, tranquillizzare gli odontoiatri sulle novità normative, che non cambiano di molto le procedure già adottate nei loro studi. La normativa ribadisce che le attività di radiodiagnostica complementari all’esercizio clinico possono essere svolte dall’odontoiatra nell’ambito della propria attività professionale specifica.  Nell’ambito di queste attività non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici. Per le pratiche condotte con attrezzature medico-radiologiche il termine per la notifica preliminare prima dell’installazione è stato ridotto a dieci giorni (prima era trenta giorni). Limitatamente all’impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV, caratterizzate da basso rischio radiologico, l’esercente può avvalersi, per i controlli di qualità, dell’esperto di radioprotezione (anziché dell’esperto di fisica medica) già incaricato della sorveglianza fisica dei lavoratori nella stessa struttura, previa comunicazione all’organo di vigilanza. 

 

Cosa cambia invece in materia di formazione per i professionisti?

La formazione in materia di radioprotezione dovrà costituire almeno il 15 per cento dei crediti ECM complessivi previsti nel triennio (22,5 crediti totali ovvero 7,5 crediti/anno) per gli odontoiatri che svolgono attività complementare. Si ricorda, comunque, che nel cd. “decreto scuola”  sono previsti come già acquisiti i crediti ECM per l’anno 2020. (art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) dovrà introdurre  nel proprio «Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM» l’obiettivo formativo specifico «Radioprotezione del paziente».

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